Sottomisura 11.1
Operazione 11.1.1 – Sostegno all’introduzione del metodo biologico
Obiettivi
- pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica (oggi all’1,2% della superficie agricola)
- stimolare pratiche che incentivano i sistemi di gestione sostenibili e attenti alla biodiversità, alla conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione anche al benessere degli animali e alle produzioni di qualità - potenziare i servizi commerciali e promozionali
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Op.11.1.1 | La strategia |
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Focus Area | 4B Migliorare la gestione delle risorse idriche |
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Risorse | 1.770.500 € |
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Op.11.1.1 | E' il finanziamento per te? |
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Beneficiari |
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Spese ammissibili | L’importo annuale del pagamento è stabilito per ettaro di superficie. La superficie richiesta a premio complessivamente a livello di Misura 11, può variare annualmente fino ad un massimo del 10% rispetto alla domanda dell’anno precedente |
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Sostegno | Aiuti annui a superficie, erogati per i 5 anni di impegno (anticipi fino al 75%): 950 €/ha per le colture arboree specializzate (vite e melo); 390 €/ha per i prati permanenti; 500 €/ha per le arboree non specializzate e i piccoli frutti; 650 €/ha per le orticole e le altre colture annuali |
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Regole | Condizioni di ammissibilità: -Agricoltori che rispettano norme obbligatorie Capo 1 Titolo IV “Condizionalità” Reg. (UE) 1306/2013 -Agricoltori che hanno presentato la 1° notifica e che sono regolarmente iscritti nell’elenco provinciale degli operatori biologici alla data della domanda di aiuto; -Requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) 834/2007: - operatori in possesso del documento giustificativo ai sensi dell’art.68 del Reg. (UE) n. 889/2008; - superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale (almeno 0,3 Ha per tutte le colture ad eccezione del prato per il quale la superficie minima dev’essere di almeno 1 ettaro; -concimazione eseguita secondo Allegato 1 Reg. (CE) 889/2008 per le colture specializzate e non, piccoli frutti e prati permanenti; -difesa fitosanitaria eseguita secondo Allegato 2 Reg. (CE) 889/2008 per le colture specializzate e non, piccoli frutti e prati permanenti; -Aziende zootecniche limiti di carico massimo ≤ 2 UBA/Ha per le aziende con superficie a prato permanente |
Ultimo aggiornamento: 2017-04-26 17:36
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