Responsabilità dei beneficiari

L’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 - modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 - dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR. In base all’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all'allegato II, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall’Unione europea, l’Autorità di gestione ha l’obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

D’altro canto, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:
a) l’emblema dell’Unione;
b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR

Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:
a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50 000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per le operazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) (con riguardo alle perdite di reddito e ai costi di manutenzione) e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri possono altresì decidere che tale obbligo non si applichi, o che la soglia venga aumentata, per altre operazioni che non comportano un investimento nel caso in cui, a causa della natura delle operazioni finanziate, non sia possibile individuare una sede idonea per il poster o la targa. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;.

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR

Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
i) il sostegno pubblico complessivo per l’intervento supera 500 000 EUR;
ii) l’operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione;
iii) il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell’operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione.
I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

1. Logo e slogan
Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:
a) l’emblema dell’Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/ emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;
b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:
++ Logo di Leader ++ Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’allegato III, parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell’operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione considerata.

Per ulteriori dettagli sugli obblighi di pubblicità da parte del beneficiario e per gli aspetti tecnici relativi al materiale, alla formattazione, alla dimensione e agli elementi salienti che devono essere presenti su cartelloni, poster, targhe e siti web, si rimanda il beneficiario alla documentazione predisposta dall’Autorità di Gestione (0461.495796 - psr2014-20@provincia.tn.it

Ultimo aggiornamento: 2016-05-02 10:38


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